LND / AG-CL 2013-2014

giovedì 13 dicembre 2012

FALCIDIATO IL CITTA' DI NARO, IGNAZIO ROCCA FINO AL 31-12-2014



0-1; Sospesa al 16' del 2° tempo.
        Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
        Al 16' del 2° tempo, dopo l'espulsione del calciatore Grussone
        Vincenzo (Città di Naro), compagni di squadra di questi
        circondavano l'arbitro; tra tutti il direttore di gara riconosceva
        i calciatori Agozzino Gaspare, Cilia Pietro, Rocca Ignazio e
        Lombardo Francesco, colpevoli di quanto loro ascritto al
        corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari;
        A tal punto l'arbitro cercava di prendere la via degli spogliatoi
        notando che, attraverso i cancelli volontariamente aperti, una
        ventina di sostenitori della Società Città di Naro si introducevano
        sul terreno di gioco per poi tentare di entrare all'interno dello
        spogliatoio dello stesso; questi peraltro avvertiva forti capogiri,
        senso di nausea e conati di vomito evidentemente provocati dal violento
        schiaffo al volto infertogli dal calciatore Rocca Ignazio;
        A seguito di ciò l'arbitro, considerato che  l'espulsione dei
        suddetti calciatori avrebbe comunque determinato per la Società
        Città di Naro la presenza in campo di calciatori in numero
        inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della
        gara, decideva di sospenderla definitivamente; a tutela della
        propria incolumità lo stesso ometteva di comunicare l'espulsione
        dei sopra citati calciatori della Società Città di Naro e ciò
        anche in considerazione dall'assenza di Forza Pubblica e di
        qualsiasi misura d'ordine che la suddetta Società avrebbe
        dovuto predisporre;
        Condivisa la suddetta decisione e sancita la responsabilità della
        Società Città di Naro per quanto attiene al comportamento dei
        propri calciatori e sostenitori;
        Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati
        in altra parte del presente C.U.;
        Visto  l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
        Si delibera:
        Di infliggere alla Società Città di Naro la punizione sportiva
        della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
                                                                              

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