0-1; Sospesa al 16' del 2° tempo.
Esaminati
gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che:
Al 16' del
2° tempo, dopo l'espulsione del calciatore Grussone
Vincenzo
(Città di Naro), compagni di squadra di questi
circondavano l'arbitro; tra tutti il direttore di gara riconosceva
i
calciatori Agozzino Gaspare, Cilia Pietro, Rocca Ignazio e
Lombardo
Francesco, colpevoli di quanto loro ascritto al
corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari;
A tal punto
l'arbitro cercava di prendere la via degli spogliatoi
notando
che, attraverso i cancelli volontariamente aperti, una
ventina di
sostenitori della Società Città di Naro si introducevano
sul terreno
di gioco per poi tentare di entrare all'interno dello
spogliatoio
dello stesso; questi peraltro avvertiva forti capogiri,
senso di
nausea e conati di vomito evidentemente provocati dal violento
schiaffo al
volto infertogli dal calciatore Rocca Ignazio;
A seguito
di ciò l'arbitro, considerato che
l'espulsione dei
suddetti
calciatori avrebbe comunque determinato per la Società
Città di
Naro la presenza in campo di calciatori in numero
inferiore a
quello minimo prescritto per la prosecuzione della
gara,
decideva di sospenderla definitivamente; a tutela della
propria
incolumità lo stesso ometteva di comunicare l'espulsione
dei sopra
citati calciatori della Società Città di Naro e ciò
anche in
considerazione dall'assenza di Forza Pubblica e di
qualsiasi
misura d'ordine che la suddetta Società avrebbe
dovuto
predisporre;
Condivisa
la suddetta decisione e sancita la responsabilità della
Società
Città di Naro per quanto attiene al comportamento dei
propri
calciatori e sostenitori;
Dato atto
che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati
in altra
parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere
alla Società Città di Naro la punizione sportiva
della
perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 200,00.
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