Scarpello del Città Di Naro è dirigente di un'altra formazione. Vince il Sutera a tavolino
Gara del 19/ 1/2013 CITTA DI NARO - SUTERA A.S.D. 2-1; Reclamo Sutera.
Con reclamo ritualmente proposto la Società Sutera segnala la posizione
irregolare dei calciatori Giangreco Rosario e Amato Calogero, schierati
dalla Società Città di Naro sebbene non tesserati, e del calciatore
Scarpello Gerlando in quanto, contestualmente, dirigente della Società
Sporting Club Gattopardo;
Con proprie controdeduzioni la Società Città di Naro sostiene la regolare posizione federale dei tesserati in questione;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti
presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. Sicilia, si osserva che solo il
calciatore Scarpello Gerlando risulta in posizione irregolare; Infatti,
il tesseramento dello stesso per la Società Città di Naro è stato
respinto in base all'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F.;
E' di
tutta evidenza che è stata quindi comprovata la violazione, da parte
dello Scarpello, dell'art. 21 comma 4, delle N.O.I.F., il quale
stabilisce che i dirigenti delle Società non possono essere tesserati
quali calciatori in altra Società, violazione questa che determina la
posizione irregolare del giocatore nella gara di cui trattasi con
conseguente applicazione dell'art. 17, comma 5, del C.G.S.; va poi
considerato che lo Scarpello, all'atto del tesseramento quale calciatore
per la Società Città di Naro, era certamente consapevole di essere
ancora tesserato come dirigente per altra Società; Per quanto sopra, lo
Scarpello non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in
oggetto;
Pertanto;
Visto l'art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Sutera, non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Città di Naro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Città di Naro,
Troisi Salvatore, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 5/03/2013;
Di infliggere al sig. Scarpello Gerlando la squalifica sino a tutto il 15/04/2013.
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