Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede
privilegiata, dagli stessi si rileva che al 35' del s.t., dopo
l'allontanamento del dirigente accompagnatore della Società Aitras, sig.
Toledo Giampaolo, lo stesso si rifiutava di lasciare il terreno di
giuoco nonostante il prodigarsi del proprio capitano e di altri
tesserati e ciò per ben diciotto minuti;
A tal punto l'arbitro,
valutata la situazione determinatasi e impossibilitato a proseguire la
gara, decideva di sospenderla definitivamente;
Condivisa la decisione dell'arbitro in ordine alla decisione adottata;
Sancita la responsabilità delle Società Aitras alla quale va addebitata
la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile al proprio
dirigente accompagnatore;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.;
Visto l'art. 17, punto 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Aitras la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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