DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 20/11/2010 REAL PETILIA - CITTA DI NARO
2-1; Sospesa al 45' del s.t.;
Sancita la responsabilità delle Società Città di Naro alla quale va
addebitata la sospensione della gara per effetto di quanto ascrivibile ai
propri tesserati;;
Visti l'art. 17, comma 1, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Città di Naro la punizione sportiva della perdita
della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 75,00 REAL PETILIA
Per manifestazioni di intemperanza, da parte di propri sostenitori,
nei confronti di tesserati avversari.
ora si può scavalcare tranquillamente nei campi di calcio ,tanto ci vanno di mezzo solo 75 euro hahahhaha è ridicolo tutto ciò.
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